- 1)L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
- a)dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffe' nel mondo;
- b)qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
- 2)Il consiglio ha facolta' di chiedere ai membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
- 3)Qualora un membro non fornisca o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni, statistiche o altri dati di cui il consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, questo ultimo puo' esigere che il membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il consiglio puo' adottare le misure necessarie.
- 4)A completamento delle disposizioni previste al paragrafo 3 dal precedente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del consiglio, di sospendere il rilascio di bolli o altre autorizzazioni equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
