[1]differenziate e correttive

[2]I membri importatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art56 · fonte su Normattiva