[1]differenziate e correttive
[2]I membri importatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
