[1]dagli obblighi in circostanze eccezionali

[2]1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo I, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dall'obbligo, nonche' i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:

  • a)l'obbligo derivante dall'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
  • b)l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso, a termine dell'articolo 35.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art55 · fonte su Normattiva