differenziate e correttive I membri esportatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presenrte accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
