[1]differenziali e correttivi

[2]1. I membri importatori dei paesi in via di sviluppo, i cui interessi siano pregiudicati da provvedimenti decisi a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di approvare disposizioni differenziali e correttive. Il Consiglio considera l'opportunita' di attuare tali provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo. 2. Senza pregiudicare gli interessi di altri membri esportatori, in tutte le sue attivita' il Consiglio considera con particolare attenzione le esigenze dei membri dei paesi esportatori meno avanzati.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art36 · fonte su Normattiva