[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo, inoltre, in ogni momento successivo all'entrata in vigore provvisoria quando le percentuali richieste saranno raggiunte in seguito al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori, che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali, indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. 3. Se le condizioni relative all'entrata in vigore previste dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2 non sono soddisfatte entro il termine prescritto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla data piu' vicina possibile dopo il 30 giugno 1973, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o che hanno indicato, conformemente all'articolo 66, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se porranno il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione nel corso di tale riunione, il Segretario generale potra' indire ulteriormente altre riunioni del genere ove lo ritenga necessario. Il Segretario generale invitera' i Governi che gli hanno inviato una notifica in conformita' dell'Articolo 65 ad assistere a tutte queste riunioni in qualita' di osservatori. L'adesione avverra' in conformita' dell'articolo 68. Durante tutto il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio conformemente al presente paragrafo, i Governi partecipanti adotteranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo, restera' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore. 4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indira' la prima sessione del Consiglio, che si terra' appena possibile, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo a titolo definitivo o provvisorio.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art67 · fonte su Normattiva