[1], proroga ed estinzione
[2]1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4. 2. Fintantoche' il presente accordo sara' in vigore il Consiglio potra', con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3. 3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potra', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per uno o piu' periodi che non superino complessivamente due anni cacao. Il Consiglio notifichera' al depositario la proroga o le proroghe. 4. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 35 sussistono finche' non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario. 5. Il Consiglio restera' in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avra' i poteri ed esercitera' le funzioni necessarie a tale scopo. 6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo, nella forma in cui e' prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di essere membro alla fine del terzo anno cacao intero.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
