1. in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
