oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori italiani.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
