oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza jugoslava alla data del 3 aprile 1977 nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori jugoslavi.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307~accordo-art3 · fonte su Normattiva