Istituti assicuratori italiani cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati anteriormente al 1› maggio 1945 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini jugoslavi nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. (Illeggibile) del Trattato di Osimo.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307~accordo-art5 · fonte su Normattiva