Istituti assicuratori jugoslavi cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati dal 1› maggio 1945 al 4 ottobre 1956 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini italiani, nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
