Istituti assicuratori jugoslavi cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati dal 1› maggio 1945 al 4 ottobre 1956 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini italiani, nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307~accordo-art4 · fonte su Normattiva