presente Convenzione entrera' in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la Convenzione. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-28;307~convenzione-art5 · fonte su Normattiva