altro Stato potra' aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione. L'adesione avra' effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dovra' altresi' essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sara' depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne fara' pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche. La Convenzione entrera' in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art38 · fonte su Normattiva