[1]Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama

[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica del Panama, animati dal comune desiderio di rendere sempre piu' operante l'amicizia tra i loro Stati e di promuovere i reciproci rapporti economici dando loro la forma piu' libera, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione piu' favorita. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]S. E. Raffaele CLEMENTI di S. MICHELE, Ambasciatore d'Italia

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

[6]S. E. Fernando ELETA, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

[7]Art. 1.

[8]1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica, vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresi' lasciare in ogni momento il territorio dell'altra Parte, ove non ostino motivi di carattere penale o fiscale. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornano legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora cio' sia necessario per motivi di ordine pubblico. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni la espulsione e' lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se vi fossero altri motivi particolarmente gravi. 3. Il provvedimento di denegato ingresso e soggiorno nel territorio di una delle Parti contraenti e' soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Paese. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti le Autorita' competenti. 4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno ed uscita, nonche' per la distribuzione del materiale di informazione turistica.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art1 · fonte del testo