1. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che si rechino e soggiornino a scopo di lavoro nel territorio dell'altra verra' comunque esteso, ove esso risulti piu' favorevole di quello previsto dal presente Trattato, il trattamento concesso o da concedere ai cittadini che si trasferiscano nel territorio di una delle due Parti contraenti, a scopo di lavoro, sotto l'egida di Organismi internazionali. 2. I cittadini e le societa' di una Parte contraente, che esercitano un'attivita' economica nel proprio territorio, nonche' i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di effettuare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attivita' e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le societa', nell'esercizio dell'attivita' economica di questi ultimi. Essi potranno recare se co dei campioni e modelli, ma non delle merci. 3. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo I puo' essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti delle attivita', della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorita' patrie, conforme alla Carta "tipo" istituita dalla Convenzione internazionale firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalita' doganali. Questa Carta di legittimazione non richiedera' un visto consolare o d'altro genere. 4. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 2 e 3.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art10 · fonte su Normattiva