1. In deroga a quanto stabilito ai paragrafo 1 ed al paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare una attivita' come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte e' regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri. 2. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente ed ivi siano occupati regolarmente come prestatori d'opera almeno per cinque anni con prestazioni continue o periodiche con intervalli non superiori a nove mesi, o che siano in grado di provare un regolare soggiorno ininterrotto di almeno dieci anni, verra' rilasciato, su richiesta, un documento in base ai quale non sono soggetti per una durata, illimitata ad alcuna restrizione territoriale e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, ad alcuna limitazione professionale per quanto concerne l'esercizio di un lavoro dipendente. Le due Parti contraenti si adopereranno a ridurre ulteriormente i termini di cui sopra. 3. Su richiesta, il documento puo' rilasciarsi anche prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, qualora l'applicazione delle norme legislative e regolamentari del Paese di soggiorno in materia di prestatori d'opera stranieri e l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 determinino un particolare disagio per il prestatore d'opera. 4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verra' rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare un'attivita' di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:

  • a)coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;
  • b)le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;
  • c)gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attivita' di una filiale dipendente. 5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino una attivita' dipendente presso le societa' operanti nell'ambito previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, verra' rilasciato, su richiesta, fatto salvo il maggior diritto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo 9, il permesso di esercitare tale attivita'. 6. Per il coniuge ed i figli di un prestatore d'opera in possesso del documento di cui al paragrafo 2, la durata minima del soggiorno richiesta per il rilascio di un documento analogo si riduce da dieci anni a cinque anni, a meno che il documento non possa essere rilasciato gia' prima della scadenza di tale termine in base alle disposizioni del paragrafo 3. Le due Parti contraenti assicurano che esamineranno con particolare benevolenza le domande dei suddetti familiari che chiedano l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3. 7. Il soggiorno ai sensi delle disposizioni che precedono non e' considerato interrotto quando le persone indicate al paragrafo 2 ed al paragrafo Gabbiano abbandonato il Paese di residenza soltanto per vacanze, malattia od altre ragioni di carattere temporaneo. 8. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualita' di insegnanti, aiuti o assistenti presso Universita' o Istituti superiori, sara' rilasciato il permesso di esercitarvi tale attivita'.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art9 · fonte su Normattiva