1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare un'attivita' come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte e' regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ivi compresi quelli che entrino nel territorio dell'altra Parte contraente con regolare visto di immigrazione per esercitare una attivita' come prestatori d'opera, saranno esenti dall'obbligo del versamento di qualsiasi deposito di rimpatrio. 3. Alle predette persone verra' concesso su loro richiesta, dal momento del loro ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, una carta di identita' personale ed il permesso di soggiorno con facolta' di stabilirsi a tempo indeterminato sul territorio dell'altra Parte. 4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verra' rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare una attivita' di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:
- a)coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;
- b)le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;
- c)gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attivita' di una filiale dipendente. 5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino un'attivita' dipendente presso le societa' operanti nell'ambito previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, verra' rilasciato il permesso di esercitare tale attivita' e verra' riservato il medesimo trattamento previsto dai paragrafi 2, 3 e 7 del presente articolo. 6. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualita' di insegnanti, aiuti o assistenti presso Universita' o Istituti superiori sara' rilasciato il permesso di esercitarvi tale attivita'. 7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche al coniuge ed ai figli del cittadino giunti con lui o che lo raggiungano successivamente.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
