1. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorita' regionali e locali, o per loro conto, diversi o piu' elevati di quelli che in situazioni identiche saranno percepiti nei confronti di cittadini e Societa' nazionali o di cittadini e societa' di qualsiasi terzo Paese. 2. Sono salve le disposizioni vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sulle societa' nei confronti delle societa' ed associazioni estere.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art13 · fonte su Normattiva