1. L'espressione "societa'" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, societa' commerciali, nonche' tutte le altre societa' ed associazioni, anche se sprovviste di personalita' giuridica, aventi la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti e legalmente costituite in base alle leggi di tale Parte, indipendentemente dal fatto che la loro attivita' persegua fini lucrativi o meno e che la responsabilita' dei soci e dei membri sia o meno limitata. 2. Lo stato giuridico delle societa' di una delle Parti contraenti e' riconosciuto nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art35 · fonte su Normattiva