1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano il Regno di Grecia oppure la Repubblica italiana, come il contesto richiede; (b) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalita' giuridica; (c) il termine "societa'" designa gli Enti con personalita' giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale; (d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da in residente dell'altro Stato contraente; (e) l'espressione "Autorita' competente" designa: 1. per quanto concerne il Regno di Grecia il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art3 · fonte su Normattiva