Ai sensi della presente Convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, qualora dette societa' abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art35 · fonte su Normattiva