1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare o mantenere misure:

  • a)necessarie in adempimento degli obblighi assunti dalla Parte contraente per il mantenimento ed il ripristino della pace e della sicurezza internazionali, o che sono indispensabili per la protezione dei suoi essenziali interessi di sicurezza interna o esterna, ivi compreso il mantenimento della neutralita';
  • b)relative alla produzione e al traffico di armi, munizioni e materiale da guerra e al loro trasporto, e al commercio di altre merci destinate direttamente all'approvvigionamento delle forze armate;
  • c)relative a materiali fissili o alle materie che servono alla loro fabbricazione, nonche' ai sottoprodotti risultanti dall'impiego o dalla lavorazione dei predetti materiali;
  • d)necessarie per la polizia sanitaria e la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della salute pubblica, conformemente ai principi ed alle intese internazionali in materia;
  • e)relative all'esercizio dei monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
  • f)per l'applicazione alle merci straniere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna per la produzione, la vendita, il trasporto o il consumo, all'interno, delle merci similari nazionali, alla condizione che dette proibizioni o restrizioni non siano applicate in modo da proteggere la produzione nazionale;
  • g)che disciplinino l'importazione e l'esportazione dell'oro, dell'argento, del platino e delle loro leghe;
  • h)necessarie ad impedire le pratiche ingannevoli e sleali in materia commerciale;
  • i)necessarie per la difesa del patrimonio nazionale artistico, storico e archeologico;
  • l)che prevedano vantaggi per i prodotti della pesca e della caccia marina nazionali. 2. Le due Parti contraenti applicheranno le misure previste al paragrafo 1 in modo tale che esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei loro reciproci rapporti rispetto a quanto praticato nei confronti di qualsiasi altro Paese che si trovi nelle stesse condizioni. Le predette misure non potranno altresi' costituire una restrizione camuffata al reciproco commercio. 3. Nell'adozione delle misure previste al paragrafo 1 le due Parti contraenti si sforzeranno di fare in modo che, per quanto possibile, ne derivi la minore deviazione dalle disposizioni del presente Trattato.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art36 · fonte su Normattiva