presente Accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

  • a)ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
  • b)inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
  • c)ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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