Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell'articolo 37 cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art39 · fonte su Normattiva