Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell'articolo 37 cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
