1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 16, le disposizioni degli Accordi multilaterali ai quali le Parti contraenti aderiscano prevarranno sulle disposizioni del presente Trattato, sempreche' quest'ultimo non preveda un trattamento piu' favorevole. 2. Qualora le disposizioni dei presente Trattato e quelle contenute negli atti istitutivi ed applicativi di Comunita' alle quali le due Parti contraenti aderiscano, istituite fra piu' Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, prevalgono le norme piu' favorevoli contenute in tali atti. 3. Qualora, uno degli Accordi multilaterali cui si fa riferimento negli articoli 15 e 16 cessasse di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art37 · fonte su Normattiva