1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:

  • a)segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura;
  • b)segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
  • i)segnali di precedenza;
  • ii)segnali di divieto o di restrizione;
  • iii)segnali di obbligo;
  • c)segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
  • i)segnali di preavviso;
  • ii)segnali di direzione;
  • iii)segnali di identificazione delle strade;
  • iv)segnali di localita';
  • v)segnali di conferma;
  • vi)altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli;
  • vii)altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada. 2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra piu' segnali o piu' simboli:
  • a)Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio;
  • b)le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta;
  • c)le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~art5 · fonte su Normattiva