1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:
- a)segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura;
- b)segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
- i)segnali di precedenza;
- ii)segnali di divieto o di restrizione;
- iii)segnali di obbligo;
- c)segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
- i)segnali di preavviso;
- ii)segnali di direzione;
- iii)segnali di identificazione delle strade;
- iv)segnali di localita';
- v)segnali di conferma;
- vi)altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli;
- vii)altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada. 2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra piu' segnali o piu' simboli:
- a)Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio;
- b)le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta;
- c)le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.
Testo vigente dal 27 luglio 1995
