1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art4 · fonte su Normattiva