1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Protocollo oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dichiarare che il Protocollo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art3 · fonte su Normattiva