E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309~convenzione-art20 · fonte su Normattiva