Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilita' per l'acquisto di merci, opere e servizi aldila' di quanto e' gia' stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art35 · fonte su Normattiva