, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficolta' per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunita' o di Israele, la Comunita' o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, sempreche' tali misure siano strettamente necessarie.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art34 · fonte su Normattiva