disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.
Testo vigente dal 3 marzo 1997
