1. La zona di libero scambio tra la Comunita' e Israele viene consolidata secondo le modalita' indicate nel presente Accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art6 · fonte su Normattiva