1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art72 · fonte su Normattiva