Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
