[1]Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

[2]Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art83 · fonte su Normattiva