di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE","DICITURA IN GRECO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "VERSIONE IN EBRAICO". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da questa data.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art20 · fonte su Normattiva