un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o - difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art23 · fonte su Normattiva