in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunita' o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art42 · fonte su Normattiva