[1]in transito o in deposito
[2]Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunita' o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
