1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare:

  • a)a livello ministeriale;
  • b)a livello di alti funzionari (direttori politici) tra rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
  • c)attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
  • d)attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che contraccambiera' nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune;
  • e)con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo. 2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art5 · fonte su Normattiva