IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;31~art32 · fonte su Normattiva