[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tallinn non appena possibile.

[3]2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

[4](a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore;

[5](b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427~art30 · fonte su Normattiva