[1]ENTRATA IN VIGORE
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tallinn non appena possibile.
[3]2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
[4](a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore;
[5](b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
