Art. II. Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET; il Governo della Repubblica italiana sara' Depositario del presente Accordo; i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e procedure; il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituira' alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potra' ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali; successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice; il relativo strumento di adesione sara' depositato presso il Governo della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 5 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;31~accordo-artii · fonte su Normattiva