[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro; desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati; allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi reciproci; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo. 2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art1 · fonte su Normattiva