[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguito' denominate " le Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il trasportatore ha la sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art1 · fonte su Normattiva