e tasse consolari 1. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le tasse previste dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse cosi' riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione di questo Stato in un termine ragionevole. 2. Lo Stato d'invio e' esente da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle somme riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' sulle relative ricevute.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art21 · fonte su Normattiva