[1]e tasse consolari

[2]1 - I funzionari consolari nell'esercizio delle proprie funzioni possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art16 · fonte su Normattiva