[1]e tasse consolari

[2]1. L'Ufficio consolare, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previste al comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza. 3. Lo Stato di residenza consente all'ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei comma precedenti nel proprio conto bancario ufficiale.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art54 · fonte su Normattiva